Art. 1.

      1. È autorizzata la complessiva spesa di 15 milioni di euro al fine di provvedere al recupero e alla valorizzazione dei castelli, delle fortificazioni e dei borghi fortificati della Lunigiana.
      2. L'intervento di cui al comma 1 può interessare gli immobili situati nella provincia di Massa-Carrara nonché nei comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Calice al Cornovìglio, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano di Magra e Sarzana in provincia di La Spezia; Minacciano, Giuncugnano, Piazza al Serchio, Sillano e San Romano in Garfagnana in provincia di Lucca; Albereto e Borgo Val di Taro in provincia di Parma.
      3. La spesa di cui al comma 1 è suddivisa nell'arco di dieci anni, per una cifra di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2006.
      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Per gli anni successivi al 2008, si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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